R.I.T.A
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
Consiste in una rendita mensile in attesa della pensione,
ricorrendo al capitale che il lavoratore ha accumulato nei fondi di pensione di previdenza complementare (TFR, contributo datoriale e contributo aggiuntivo del lavoratore).
In pratica, il Lavoratore riscuote in anticipo il capitale accumulato in un fondo integrativo o in un PIP (Piano Individuale Pensionistico).
Ovviamente, questo porta ad una riduzione del futuro capitale, quindi, della futura pensione integrativa!
E' rivolta a 2 tipologie di soggetti, per ognuna delle quali vengono richiesti requisiti diversi:
Primo gruppo
Requisiti:
Coloro che cessano l'attività lavorativa
entro 5 anni dalla cessazione raggiungono l'età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
al momento della domanda, hanno almeno 20 anni di contributi;
al momento della domanda sono iscritti da almeno 5 anni alla forma pensionistica complementare cui si richiede la RITA.
Secondo gruppo
Requisiti:
Coloro che cessano l'attività lavorativa
dopo la cessazione dell'attività rimangono disoccupati per più di 24 mesi;
dallo scadere dei 24 mesi di non occupazione, possono raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni;
hanno almeno 5 anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare.
La RITA è cumulabile con APE sociale, permettendo così un'integrazione di reddito.
TASSAZIONE:
Viene assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari,
con un limite massimo di riduzione di 6%, fino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%.
Viene riconosciuta la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.