APE sociale
Introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, articolo 1
Si rivolge ai soggetti che si trovano
in determinate condizioni*;
abbiano compiuto 63 anni e
almeno 30 anni di anzianità contributiva, almeno 36 per lavoratori che svolgono attività gravose;
che non siano titolari di pensione diretta né italiana, né estera.
I requisiti contributivi richiesti, vengono ridotti, per le donne, in misura pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.
N.B.: E' preclusa agli iscritti alle casse professionali!
Spetta ai lavoratori iscritti a:
AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti) e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
iscritti alla Gestione Separata
che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:
licenziamento (anche collettivo);
dimissioni per giusta causa;
risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui articolo 7 della Legge 15 luglio 1966 n° 604 (imprese che hanno > 15 dipendenti);
scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato;
a condizione che abbiano svolto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi li lavoro dipendente per almeno 18 mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
2) Sono lavoratori dipendenti, possiedono almeno 36 anni di anzianità contributiva ed hanno svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, una o più delle seguenti attività gravose:
operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
conciatori di pelli e pellicce;
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
conduttori di mezzi pesanti e camion;
professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
professori di scuola pre-primaria;
facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
operai siderurgici di prima e seconda fusione;
lavoratori del vetro addetti ai lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
operai dell'agricoltura, della zootecnica e pesca;
marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.
3) In possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi:
il coniuge;
un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n° 104
un parente, o un affine di secondo grado, convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In relazione alla persona con handicap in situazione di gravità, è possibile concedere APE sociale ad uno solo dei soggetti che l'assistono.
4) Hanno una riduzione della capacità lavorativa, con riconoscimento di un grado di invalidità civile uguale o superiore al 74% e sono in possesso un'anzianità contributiva di almeno 30 anni
Dal 1 gennaio 2022
per gli operai edili,
per i ceramisti e
per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta,
il requisito di anzianità contributiva è ridotto a 32 anni.
Le particolarità di questa indennità:
L'APE sociale viene corrisposta per 12 mensilità;
Durante il periodo di percezione dell'APE sociale, non viene accreditata la contribuzione figurativa.
Non è reversibile ai superstiti.
Preclude il diritto agli assegni al nucleo familiare;
Non è compatibile con i trattamenti di disoccupazione volontaria;
Incompatibile con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale;
Incompatibile con titolarità di pensione (eccetto quella per superstiti e le prestazioni per invalidità civile.
Per contro, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata fino a 8000 lordi annui e con lo svolgimento di lavoro autonomo nel limite massimo di 4800 euro lordi annui.
Presentazione delle domande per il 2023
I soggetti che entro il 31 dicembre 2023 si trovaino o reputano di potersi trovare nelle condizione sopra descritte, devono preliminarmente alla domanda di prestazione,
presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro:
istanza tempestiva: entro il 31 marzo 2023;
istanza intermedia dal 1 aprile 2003 entro il 15 luglio 2023
istanza tardiva dal 16 luglio 2023 - entro il 30 novembre 2023.
Nell'attesa della definizione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, i soggetti già in possesso di tutti i requisiti richiesti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa,
possono presentare la domanda di prestazione.